Statuto associativo
ASSOCIAZIONE PER IL RESTAURO
DEL PAESAGGIO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO ARSPAT
Articolo 1) - DENOMINAZIONE
È costituita, senza scopo di lucro, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE
PER IL RESTAURO DEL PAESAGGIO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO"
(in forma abbreviata ARSPAT).
Articolo 2) - NATURA E CARATTERISTICHE
L'Associazione non persegue fini di lucro ed è estranea a
qualsiasi finalità commerciale, industriale e di servizi
comunque denominati. Essa non è organizzata in forma d'impresa
e non si occupa di questioni relative ai rapporti di lavoro individuali
e collettivi.
All'Associazione, durante la propria vita, è fatto assoluto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 3) - SEDE E DURATA
L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede in Rimini,
presso la sede dell'Associazione Congenia per ora in Corso d'Augusto,
108. Essa ha facoltà di trasferirsi altrove e di istituire
o sopprimere eventuali sedi secondarie.
Il domicilio degli associati, per quanto concerne i rapporti con
l’associazione, si intende eletto a tutti gli effetti di legge,
presso il domicilio risultante nel libro soci.
Articolo 4) - FINALITÀ
L'Associazione ha lo scopo di rafforzare la cultura sistemica dei
beni ambientali e del territorio, promuovendo la formazione di discipline
relative al restauro dei beni ambientali e del territorio stesso
mediante il coordinamento di componenti specifiche in materia di
ingegneria, architettura, agronomia, ecologia, chimica, biologia,
medicina, farmacia e delle altre scienze impegnate nell'analisi,
nel rilevamento, nella conservazione e nel restauro, nonchè
di favorire risposte più sistemiche ai problemi di conservazione
e di riabilitazione ambientale in genere, della salute e del benessere
fisico, sociale e mentale dell'uomo in relazione all'ambiente, anche
nell'ambito di programmi fissati dalle pubbliche istituzioni.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione, sia autonomamente
che mediante gruppi di lavoro all'uopo nominati ed anche in partecipazione
con forze sociali, enti o strutture pubbliche e private, nazionali,
comunitarie e/o internazionali, si propone di:
- favorire scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti
di collaborazione tra i soci;
- diffondere risultati di ricerche e notizie concernenti le varie
problematiche attinenti le materie di cui allo scopo sociale;
- favorire e promuovere relazioni con altre Associazioni ed Enti
italiani, esteri e internazionali;
- sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi.
Articolo 5) - PATRIMONIO E PROVENTI
Il Patrimonio è costituito dalle attività a qualsiasi
titolo pervenuti alla Associazione, mentre i proventi dell'Associazione
sono costituiti da:
- quote associative annuali;
- contributi, donazioni e lasciti dei soci, di privati, di terzi
in genere e di enti od istituzioni pubbliche o private, nazionali,
comunitarie e/o internazionali;
- contributi raccolti per mezzo di pubbliche sottoscrizioni;
- somme versate al fine di coprire eventuali disavanzi di gestione;
- ogni altro eventuale provento.
La qualità di associato non è trasmissibile. In caso
di cessazione del rapporto associativo fra l'Associazione e i soci,
questi ultimi o i loro eredi e aventi causa, non avranno diritto
alcuno sul patrimonio e sulle quote e/o contributi versati.
Articolo 6) - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo deve essere redatto
il bilancio e l’eventuale relazione programmatica preventiva.
Articolo 7) - SOCI E SOSTENITORI - QUALIFICHE, DIRITTI E DOVERI
Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche,
associazioni e fondazioni ed enti pubblici e privati che offrano
garanzie di onestà e moralità e che accettino gli
scopi e le finalità della Associazione.
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci Effettivi: coloro che, in regola con il versamento della
quota associativa annuale, contribuiscono personalmente alla realizzazione
dei programmi e/o delle iniziative dell'Associazione e la cui richiesta
di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari: coloro che si siano evidenziati per particolari
meriti in campo accademico, culturale e sociale. Essi dovranno essere
nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile
giudizio.
- Sostenitori: possono inoltre temporaneamente partecipare alle
iniziative promosse dall'Associazione coloro che contribuiscono
con donazioni od offerte libere. I Suddetti "Sostenitori"
dovranno essere nominati con modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo, non rivestiranno la qualifica di soci e non avranno diritto
di voto.
Ogni Socio Effettivo ed Onorario ha il diritto di:
- Partecipare, anche mediante delega scritta, all'Assemblea dei
Soci e votare secondo le modalità previste dallo Statuto;
- Partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.
- Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi
sociali eventuali osservazioni o richieste riferite alla gestione.
Ogni Socio Effettivo ha il dovere di:
- Versare la quota associativa annuale e le altre eventuali contribuzioni,
deliberate dal Consiglio Direttivo anche in modo differenziato fra
enti e persone fisiche, previa delibera o ratifica da parte dei
competenti organi degli enti associati;
- Partecipare alle iniziative sociali ed intervenire, in sede di
riunioni e/o dibattiti, rispettando le regole del vivere civile
ed in conformità dello statuto;
- Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi
dell'Associazione nonchè i programmi decisi dal Consiglio
Direttivo avanzando, in caso di disaccordo, eventuali proposte alternative
in seno all'Assemblea;
- Concorrere alle iniziative di autofinanziamento che saranno eventualmente
deliberate dall'Assemblea dei Soci.
I soci dell'Associazione, anche se ricoprenti cariche sociali, possono
essere dipendenti o collaboratori dell'Associazione stessa, oppure
essere assunti in qualità di prestatori d'opera per lo svolgimento
delle attività previste dal presente statuto.
Articolo 8) - SOCI - ISCRIZIONI - CESSAZIONI
Coloro che intendono divenire soci devono presentare al Consiglio
Direttivo, quale ne deciderà insindacabilmente l'accoglimento,
apposita domanda scritta contenente:
a) Se persona fisica:
- Generalità, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- Attività svolta e specifiche competenze ed ambiti operativi;
- Impegno incondizionato di osservare le norme dello statuto, i
regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione
stessa;
b) Se persona giuridica, associazione od ente:
- Copia autentica della delibera dell'organo competente, con la
quale viene approvata la partecipazione all'Associazione e viene
nominato il Delegato;
- Ogni altro documento eventualmente richiesto dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni Volontarie: devono essere presentate a mezzo di lettera
raccomandata con preavviso di almeno tre mesi e diventeranno operanti
dopo l'accoglimento da parte dal Consiglio Direttivo, allo scadere
dell'anno solare in corso.
b) Decadenza: si verifica automaticamente in caso di mancato versamento
della quota associativa annuale e dei contributi richiesti, trascorsi
infruttuosamente trenta giorni dal sollecito di pagamento.
c) Esclusione: deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a
e potrà essere pronunciata nei confronti del Socio che:
- Svolga attività concorrenti o non compatibili con le finalità
dell'Associazione o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Non osservi le disposizioni dello Statuto o le deliberazioni degli
Organi dell'Associazione;
- In qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione
oppure, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento
dell'Associazione stessa.
Ogni delibera di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo
di lettera raccomandata ed il socio ha facoltà di opporvisi
mediante ricorso al Collegio Arbitrale la cui convocazione dovrà
essere richiesta tramite lettera raccomandata da spedirsi, a pena
di inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera di radiazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il suo accoglimento non
darà diritto al risarcimento di eventuali danni ma comporterà
solamente il reintegro del socio.
d) Morte o Scioglimento: in caso di morte, se persona fisica, o
di scioglimento, se società o ente.
Articolo 9) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio di Presidenza.
Organi deliberanti sono il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei
Soci.
Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Sindaci
Revisori Contabili, che potrà essere anche unipersonale.
Articolo 10) - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Effettivi
e Onorari.
L'Assemblea dei Soci è l'Organo che fissa le linee generali
dell'attività dell'Associazione e controlla l'esecuzione
dei programmi. In particolare, essa esamina ed approva l'azione
svolta dal Consiglio Direttivo ed il programma dell'attività
da svolgere; esamina ed approva il bilancio annuale le relazioni
del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori Contabili; delibera
in merito ad ogni proposta presentata dal Consiglio Direttivo, dal
Consiglio di Presidenza e dai Soci; provvede alla nomina delle cariche
sociali in conformità col presente Statuto.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una
volta all'anno, presso la sede sociale o altrove purchè in
Italia, con avviso che deve essere spedito almeno 15 giorni prima
della seduta al domicilio di tutti gli aventi diritto, e deve contenere
l'ordine del giorno e la indicazione del luogo, della data e dell'ora
della riunione, in prima e seconda convocazione. L'Assemblea è
presieduta dal Presidente o chi ne fa le veci; le sue deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione l'Assemblea
è valida quando siano presenti o rappresentati metà
più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia
il numero degli intervenuti. In assenza di convocazione le sue delibere
sono validamentge prese qualora siano presenti tutti i soci.
L'Assemblea degli associati è straordinaria quando:
- delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- delibera sulle proroghe e sullo scioglimento;
- nomina uno o più liquidatori.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
In seconda convocazione è valida quando sia presente la maggioranza
degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega nominativa scritta; un Socio non può rappresentare
per delega più di due soci.
Le votazioni per le cariche sociali avvengono tramite scrutinio
segreto.
L’Assemblea potrà nominare per particolari meriti eventuali
Presidenti Onororari dell’Associazione.
Articolo 11) - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri
eletti dall'Assemblea dei Soci. I suoi componenti durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili alla stessa carica.
Esso esegue le volontà espresse dall'Assemblea, ha la facoltà
deliberare su tutte le questioni gestionali e di compiere tutti
gli atti che ritiene opportuni o necessari per il buon andamento
dell'Associazione, con la sola esclusione di quelli che la legge
o il presente statuto attribuiscono alla Assemblea stessa.
Esso provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo
dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri
sia per la direzione che per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- Deliberare in tutti i casi di ammissione, recesso, decadenza e/o
di esclusione di un Socio;
- Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea determinandone forme,
modi e tempi di attuazione;
- Deliberare circa l'assunzione, il licenziamento ed ogni altra
questione inerente il personale dipendente e collaboratori;
- Deliberare la conclusione di contratti con terzi;
- Conferire incarichi funzionali, procure e/o mandati particolari,
a propri membri, a soci e/o dipendenti;
- La conduzione dell'intera gestione amministrativa ordinaria e
straordinaria, organizzativa e tecnica dell'Associazione ivi compresa
l'apertura di conti correnti, la richiesta di mutui e prestiti e
l'acquisto e la vendita di mobili;
- Fissare la data delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e la
commisurazione della quote associative e dei contributi;
- Redigere, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio e l'eventuale
Relazione Programmatica Preventiva;
- Nominare gruppi di lavoro tecnico-scientifici determinandone sia
le mansioni che gli emolumenti e scegliendone i componenti anche
fra i non soci;
- Eleggere la suo interno i membri del Consiglio di Presidenza di
cui all'articolo 11;
- Delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni al Consiglio
di Presidenza determinandone gli eventuali limiti e deleghe;
- Emanare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci ed aventi efficacia provvisoria fino a tale
approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dai Vicepresidenti
in sua assenza o impedimento presso la sede sociale o altrove purchè
in Italia con invito a tutti i suoi componenti almeno 6 prima giorni
della data di convocazione, oppure su richiesta motivata di almeno
1/3 (un terzo) dei suoi componenti o del Collegio dei Sindaci Revisori
Contabili. In caso di urgenza la convocazione può essere
comunicata anche due giorni prima della seduta.
In assenza di convocazione le sue delibere sono validamente prese
qualora siano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso
di sua assenza è presieduto da uno dei due Vicepresidenti
in ordine di anzianità. In caso di assenza anche di questi
ultimi, da un consigliere eletto, per la seduta, a maggioranza dei
voti dei consiglieri presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei
verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Le
riunioni del Consiglio suddetto sono valide purchè sia presente
la maggioranza dei consiglieri.
In caso di mancanza, per dimissioni o per qualsiasi altra causa,
di uno o più componenti del Consiglio Direttivo il Presidente
potrà, a sua scelta procedere alla cooptazione dei consiglieri
non eletti oppure convocare l'Assemblea Ordinaria nel corso della
quale si provvederà alla reintegrazione dei consiglieri mancanti.
Tale convocazione sarà obbligatoria qualora i componenti
rimasti siano inferiori alla metà dei componenti eletti.
Articolo 12) - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è formato da:
- Presidente
- Due Vicepresidenti
- Segretario
- Tesoriere
Le cariche di segretario e tesoriere potranno essere anche accorpate.
Il Consiglio di Presidenza è nominata dal Consiglio Direttivo
ai sensi dall'articolo 10. I suoi componenti durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in
particolare prende tutte le iniziative atte al raggiungimento degli
scopi di cui all'articolo 4, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
dei Soci, firma i mandati di pagamento ed ogni altro atto devoluto
allo stesso Presidente. In caso di impedimento o di assenza i suoi
compiti sono demandati ai due Vicepresidenti con eventuali particolari
attribuzioni stabilite dello stesso Presidente.
Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio di Presidenza,
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria controfirmandoli
assieme al Presidente.
Il Tesoriere provvede all'amministrazione dell'Associazione, alla
tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, agli adempimenti
amministrativi e fiscali, ai pagamenti ed alle riscossioni, controfirmando
i mandati di pagamento emessi dal Presidente o dai Vicepresidenti.
Il Consiglio di Presidenza è convocato per invito dal Presidente
o da chi ne fa le veci, presso la sede sociali o altrove, purchè
in Italia, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza
esso potrà essere convocato il giorno precedente la riunione
medesima. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito
quando siano presenti almeno 2 (due) suoi componenti in caso di
accorpamento delle cariche di tesoriere e segretario e di almeno
3 (tre) dei suoi componenti in caso sia composta da 5 (cinque) membri.
In assenza di convocazione le sue delibere sono validamente prese
qualora siano presenti tutti i consiglieri.
Al Consiglio di Presidenza e al Presidente potranno essere delegate
parte delle funzioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 13) - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
CONTABILI
Il Collegio dei Sindaci Revisori Contabili è composto da
un minimo di 2 (due) membri, di cui 1 (uno) effettivo e 1 (uno)
supplente, ad un massimo di 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi
e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci,
durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Collegio
opererà a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice
Civile e sarà nominato solo in caso d'obbligo o per espressa
volontà dell'Assemblea.
Almeno 1 (uno) membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso
il Ministero di Giustizia. I restanti devono essere scelti tra gli
iscritti degli Albi professionali individuati con decreto delle
stesso Ministero. A Sindaci effettivi spetterà un compenso
determinato dall'Assemblea.
Articolo 14) - CONTROVERSIE
Ogni Socio si impegna a non adire a vie legali per le eventuali
controversie riguardanti diritti disponibili che dovessero sorgere
in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione delle disposizioni
contenute nel presente atto, nei regolamenti e/o nelle deliberazioni
degli Organi dell'Associazione.
Tali controversie saranno deferite in via esclusiva alla decisione
di un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di arbitri,
corrispondente al numero delle parti in conflitto od al numero dispari
immediatamente superiore, da designarsi fra i soci dell'Associazione,
nominati uno per ciascuna delle parti. La presidenza del Collegio
Arbitrale è attribuita ad uno degli arbitri nominati dalle
parti in conflitto, di comune accordo tra le stesse o in difetto,
dal Presidente del Tribunale ovvero all'arbitro nominato dal Presidente
del Tribunale, qualora le parti in conflitto siano in numero pari.
Il Presidente del Tribunale nomina l'arbitro di parte qualora questa
non vi provveda nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla
richiesta alla medesima pervenuta.
La convocazione del Collegio Arbitrale dovrà essere richiesta,
a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla determinazione
che ha dato origine alla controversia ed il Collegio Arbitrale,
entro trenta giorni dalla sua nomina, giudicherà in forma
libera, irrituale e senza formalità di procedura, impegnandosi
le parti a dare immediata e puntuale attuazione al lodo emesso,
che è riconosciuto fin da ora quale espressione della loro
volontà contrattuale.
L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione
davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per controversie
relative a diritti disponibili, comporteranno la radiazione del
Socio inadempiente.
Articolo 15) - SCIOGLIMENTO
L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto
di voto.
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'Associazione
risultante al momento dello scioglimento dovrà essere devoluto
in beneficenza per fini di pubblica utilità, o devoluto ad
altre Associazioni od Enti con finalità analoghe e non aventi
finalità di lucro, secondo quanto deciso dalla Assemblea
Straordinaria che delibererà lo scioglimento.
Le eventuali passività risultanti al momento dello scioglimento
e tutti gli impegni assunti verso terzi, dovranno essere soddisfatti
secondo quanto deciso dall'Assemblea Straordinaria che delibererà
lo scioglimento.
Articolo 16) - DISPOSIZIONI GENERALI
L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le
norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati
dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso rinvio
alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge
in materia.
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