ARSPAT -  Associazione per il restauro del paesaggio e del territorio
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L’individuazione e la riparazione del danno ambientale, paesaggistico e territoriale è un’attività professionale che necessita di molteplici contributi disciplinari.
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Statuto associativo

ASSOCIAZIONE PER IL RESTAURO DEL PAESAGGIO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO ARSPAT


Articolo 1) - DENOMINAZIONE
È costituita, senza scopo di lucro, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER IL RESTAURO DEL PAESAGGIO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" (in forma abbreviata ARSPAT).

Articolo 2) - NATURA E CARATTERISTICHE
L'Associazione non persegue fini di lucro ed è estranea a qualsiasi finalità commerciale, industriale e di servizi comunque denominati. Essa non è organizzata in forma d'impresa e non si occupa di questioni relative ai rapporti di lavoro individuali e collettivi.
All'Associazione, durante la propria vita, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 3) - SEDE E DURATA
L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede in Rimini, presso la sede dell'Associazione Congenia per ora in Corso d'Augusto, 108. Essa ha facoltà di trasferirsi altrove e di istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie.
Il domicilio degli associati, per quanto concerne i rapporti con l’associazione, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante nel libro soci.

Articolo 4) - FINALITÀ

L'Associazione ha lo scopo di rafforzare la cultura sistemica dei beni ambientali e del territorio, promuovendo la formazione di discipline relative al restauro dei beni ambientali e del territorio stesso mediante il coordinamento di componenti specifiche in materia di ingegneria, architettura, agronomia, ecologia, chimica, biologia, medicina, farmacia e delle altre scienze impegnate nell'analisi, nel rilevamento, nella conservazione e nel restauro, nonchè di favorire risposte più sistemiche ai problemi di conservazione e di riabilitazione ambientale in genere, della salute e del benessere fisico, sociale e mentale dell'uomo in relazione all'ambiente, anche nell'ambito di programmi fissati dalle pubbliche istituzioni.
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione, sia autonomamente che mediante gruppi di lavoro all'uopo nominati ed anche in partecipazione con forze sociali, enti o strutture pubbliche e private, nazionali, comunitarie e/o internazionali, si propone di:
- favorire scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra i soci;
- diffondere risultati di ricerche e notizie concernenti le varie problematiche attinenti le materie di cui allo scopo sociale;
- favorire e promuovere relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani, esteri e internazionali;
- sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi.

Articolo 5) - PATRIMONIO E PROVENTI

Il Patrimonio è costituito dalle attività a qualsiasi titolo pervenuti alla Associazione, mentre i proventi dell'Associazione sono costituiti da:
- quote associative annuali;
- contributi, donazioni e lasciti dei soci, di privati, di terzi in genere e di enti od istituzioni pubbliche o private, nazionali, comunitarie e/o internazionali;
- contributi raccolti per mezzo di pubbliche sottoscrizioni;
- somme versate al fine di coprire eventuali disavanzi di gestione;
- ogni altro eventuale provento.
La qualità di associato non è trasmissibile. In caso di cessazione del rapporto associativo fra l'Associazione e i soci, questi ultimi o i loro eredi e aventi causa, non avranno diritto alcuno sul patrimonio e sulle quote e/o contributi versati.

Articolo 6) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo deve essere redatto il bilancio e l’eventuale relazione programmatica preventiva.

Articolo 7) - SOCI E SOSTENITORI - QUALIFICHE, DIRITTI E DOVERI

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni e fondazioni ed enti pubblici e privati che offrano garanzie di onestà e moralità e che accettino gli scopi e le finalità della Associazione.
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci Effettivi: coloro che, in regola con il versamento della quota associativa annuale, contribuiscono personalmente alla realizzazione dei programmi e/o delle iniziative dell'Associazione e la cui richiesta di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari: coloro che si siano evidenziati per particolari meriti in campo accademico, culturale e sociale. Essi dovranno essere nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.
- Sostenitori: possono inoltre temporaneamente partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione coloro che contribuiscono con donazioni od offerte libere. I Suddetti "Sostenitori" dovranno essere nominati con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, non rivestiranno la qualifica di soci e non avranno diritto di voto.
Ogni Socio Effettivo ed Onorario ha il diritto di:
- Partecipare, anche mediante delega scritta, all'Assemblea dei Soci e votare secondo le modalità previste dallo Statuto;
- Partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.
- Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o richieste riferite alla gestione.
Ogni Socio Effettivo ha il dovere di:
- Versare la quota associativa annuale e le altre eventuali contribuzioni, deliberate dal Consiglio Direttivo anche in modo differenziato fra enti e persone fisiche, previa delibera o ratifica da parte dei competenti organi degli enti associati;
- Partecipare alle iniziative sociali ed intervenire, in sede di riunioni e/o dibattiti, rispettando le regole del vivere civile ed in conformità dello statuto;
- Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione nonchè i programmi decisi dal Consiglio Direttivo avanzando, in caso di disaccordo, eventuali proposte alternative in seno all'Assemblea;
- Concorrere alle iniziative di autofinanziamento che saranno eventualmente deliberate dall'Assemblea dei Soci.
I soci dell'Associazione, anche se ricoprenti cariche sociali, possono essere dipendenti o collaboratori dell'Associazione stessa, oppure essere assunti in qualità di prestatori d'opera per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto.

Articolo 8) - SOCI - ISCRIZIONI - CESSAZIONI

Coloro che intendono divenire soci devono presentare al Consiglio Direttivo, quale ne deciderà insindacabilmente l'accoglimento, apposita domanda scritta contenente:
a) Se persona fisica:
- Generalità, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- Attività svolta e specifiche competenze ed ambiti operativi;
- Impegno incondizionato di osservare le norme dello statuto, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione stessa;
b) Se persona giuridica, associazione od ente:
- Copia autentica della delibera dell'organo competente, con la quale viene approvata la partecipazione all'Associazione e viene nominato il Delegato;
- Ogni altro documento eventualmente richiesto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni Volontarie: devono essere presentate a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi e diventeranno operanti dopo l'accoglimento da parte dal Consiglio Direttivo, allo scadere dell'anno solare in corso.
b) Decadenza: si verifica automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale e dei contributi richiesti, trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal sollecito di pagamento.
c) Esclusione: deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a e potrà essere pronunciata nei confronti del Socio che:
- Svolga attività concorrenti o non compatibili con le finalità dell'Associazione o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Non osservi le disposizioni dello Statuto o le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- In qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione oppure, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa.
Ogni delibera di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata ed il socio ha facoltà di opporvisi mediante ricorso al Collegio Arbitrale la cui convocazione dovrà essere richiesta tramite lettera raccomandata da spedirsi, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di radiazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il suo accoglimento non darà diritto al risarcimento di eventuali danni ma comporterà solamente il reintegro del socio.
d) Morte o Scioglimento: in caso di morte, se persona fisica, o di scioglimento, se società o ente.

Articolo 9) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio di Presidenza.
Organi deliberanti sono il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Sindaci Revisori Contabili, che potrà essere anche unipersonale.

Articolo 10) - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Effettivi e Onorari.
L'Assemblea dei Soci è l'Organo che fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione e controlla l'esecuzione dei programmi. In particolare, essa esamina ed approva l'azione svolta dal Consiglio Direttivo ed il programma dell'attività da svolgere; esamina ed approva il bilancio annuale le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori Contabili; delibera in merito ad ogni proposta presentata dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza e dai Soci; provvede alla nomina delle cariche sociali in conformità col presente Statuto.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, con avviso che deve essere spedito almeno 15 giorni prima della seduta al domicilio di tutti gli aventi diritto, e deve contenere l'ordine del giorno e la indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, in prima e seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o chi ne fa le veci; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In assenza di convocazione le sue delibere sono validamentge prese qualora siano presenti tutti i soci.
L'Assemblea degli associati è straordinaria quando:
- delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- delibera sulle proroghe e sullo scioglimento;
- nomina uno o più liquidatori.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione è valida quando sia presente la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega nominativa scritta; un Socio non può rappresentare per delega più di due soci.
Le votazioni per le cariche sociali avvengono tramite scrutinio segreto.
L’Assemblea potrà nominare per particolari meriti eventuali Presidenti Onororari dell’Associazione.

Articolo 11) - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla stessa carica.
Esso esegue le volontà espresse dall'Assemblea, ha la facoltà deliberare su tutte le questioni gestionali e di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o necessari per il buon andamento dell'Associazione, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono alla Assemblea stessa.
Esso provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri sia per la direzione che per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- Deliberare in tutti i casi di ammissione, recesso, decadenza e/o di esclusione di un Socio;
- Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea determinandone forme, modi e tempi di attuazione;
- Deliberare circa l'assunzione, il licenziamento ed ogni altra questione inerente il personale dipendente e collaboratori;
- Deliberare la conclusione di contratti con terzi;
- Conferire incarichi funzionali, procure e/o mandati particolari, a propri membri, a soci e/o dipendenti;
- La conduzione dell'intera gestione amministrativa ordinaria e straordinaria, organizzativa e tecnica dell'Associazione ivi compresa l'apertura di conti correnti, la richiesta di mutui e prestiti e l'acquisto e la vendita di mobili;
- Fissare la data delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e la commisurazione della quote associative e dei contributi;
- Redigere, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio e l'eventuale Relazione Programmatica Preventiva;
- Nominare gruppi di lavoro tecnico-scientifici determinandone sia le mansioni che gli emolumenti e scegliendone i componenti anche fra i non soci;
- Eleggere la suo interno i membri del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11;
- Delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni al Consiglio di Presidenza determinandone gli eventuali limiti e deleghe;
- Emanare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ed aventi efficacia provvisoria fino a tale approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dai Vicepresidenti in sua assenza o impedimento presso la sede sociale o altrove purchè in Italia con invito a tutti i suoi componenti almeno 6 prima giorni della data di convocazione, oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o del Collegio dei Sindaci Revisori Contabili. In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata anche due giorni prima della seduta.
In assenza di convocazione le sue delibere sono validamente prese qualora siano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza è presieduto da uno dei due Vicepresidenti in ordine di anzianità. In caso di assenza anche di questi ultimi, da un consigliere eletto, per la seduta, a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Le riunioni del Consiglio suddetto sono valide purchè sia presente la maggioranza dei consiglieri.
In caso di mancanza, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo il Presidente potrà, a sua scelta procedere alla cooptazione dei consiglieri non eletti oppure convocare l'Assemblea Ordinaria nel corso della quale si provvederà alla reintegrazione dei consiglieri mancanti. Tale convocazione sarà obbligatoria qualora i componenti rimasti siano inferiori alla metà dei componenti eletti.

Articolo 12) - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è formato da:
- Presidente
- Due Vicepresidenti
- Segretario
- Tesoriere
Le cariche di segretario e tesoriere potranno essere anche accorpate.
Il Consiglio di Presidenza è nominata dal Consiglio Direttivo ai sensi dall'articolo 10. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in particolare prende tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, firma i mandati di pagamento ed ogni altro atto devoluto allo stesso Presidente. In caso di impedimento o di assenza i suoi compiti sono demandati ai due Vicepresidenti con eventuali particolari attribuzioni stabilite dello stesso Presidente.
Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria controfirmandoli assieme al Presidente.
Il Tesoriere provvede all'amministrazione dell'Associazione, alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, agli adempimenti amministrativi e fiscali, ai pagamenti ed alle riscossioni, controfirmando i mandati di pagamento emessi dal Presidente o dai Vicepresidenti.
Il Consiglio di Presidenza è convocato per invito dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociali o altrove, purchè in Italia, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza esso potrà essere convocato il giorno precedente la riunione medesima. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno 2 (due) suoi componenti in caso di accorpamento delle cariche di tesoriere e segretario e di almeno 3 (tre) dei suoi componenti in caso sia composta da 5 (cinque) membri.
In assenza di convocazione le sue delibere sono validamente prese qualora siano presenti tutti i consiglieri.
Al Consiglio di Presidenza e al Presidente potranno essere delegate parte delle funzioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13) - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei Sindaci Revisori Contabili è composto da un minimo di 2 (due) membri, di cui 1 (uno) effettivo e 1 (uno) supplente, ad un massimo di 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci, durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Collegio opererà a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile e sarà nominato solo in caso d'obbligo o per espressa volontà dell'Assemblea.
Almeno 1 (uno) membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. I restanti devono essere scelti tra gli iscritti degli Albi professionali individuati con decreto delle stesso Ministero. A Sindaci effettivi spetterà un compenso determinato dall'Assemblea.

Articolo 14) - CONTROVERSIE
Ogni Socio si impegna a non adire a vie legali per le eventuali controversie riguardanti diritti disponibili che dovessero sorgere in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente atto, nei regolamenti e/o nelle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
Tali controversie saranno deferite in via esclusiva alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, corrispondente al numero delle parti in conflitto od al numero dispari immediatamente superiore, da designarsi fra i soci dell'Associazione, nominati uno per ciascuna delle parti. La presidenza del Collegio Arbitrale è attribuita ad uno degli arbitri nominati dalle parti in conflitto, di comune accordo tra le stesse o in difetto, dal Presidente del Tribunale ovvero all'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, qualora le parti in conflitto siano in numero pari.
Il Presidente del Tribunale nomina l'arbitro di parte qualora questa non vi provveda nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla richiesta alla medesima pervenuta.
La convocazione del Collegio Arbitrale dovrà essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla determinazione che ha dato origine alla controversia ed il Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla sua nomina, giudicherà in forma libera, irrituale e senza formalità di procedura, impegnandosi le parti a dare immediata e puntuale attuazione al lodo emesso, che è riconosciuto fin da ora quale espressione della loro volontà contrattuale.
L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per controversie relative a diritti disponibili, comporteranno la radiazione del Socio inadempiente.

Articolo 15) - SCIOGLIMENTO

L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'Associazione risultante al momento dello scioglimento dovrà essere devoluto in beneficenza per fini di pubblica utilità, o devoluto ad altre Associazioni od Enti con finalità analoghe e non aventi finalità di lucro, secondo quanto deciso dalla Assemblea Straordinaria che delibererà lo scioglimento.
Le eventuali passività risultanti al momento dello scioglimento e tutti gli impegni assunti verso terzi, dovranno essere soddisfatti secondo quanto deciso dall'Assemblea Straordinaria che delibererà lo scioglimento.

Articolo 16) - DISPOSIZIONI GENERALI

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

 
 
ASSOCIAZIONE ARSPAT - Corso Giovanni XXIII, 131 47921 Rimini - T. +39 05411796400 F. +39 05411791801 - C.F.: 91088660401